La Rendita Integrativa temporanea anticipata o RITA, è stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 in virtù delle crescenti esigenze di flessibilità in uscita riscontrate, ma di cosa si tratta esattamente?
La Covip la definisce ‘’Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia’’.
Si tratta di una prestazione autonoma nel meccanismo di funzionamento dei fondi pensione, una sorta d’integrazione del reddito, che garantisce all’assicurato (purché al momento della richiesta rispetti determinati requisiti) un reddito periodico in attesa del conseguimento della pensione di vecchiaia.
L’erogazione di tale capitale avviene in forma rateale in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve.
Chi ha diritto a richiedere la RITA?
Possono richiedere la RITA tutte le tipologie di lavoratori (subordinati, autonomi e liberi professionisti), compresi i dipendenti pubblici iscritti alle rispettive forme di previdenza complementare, purché alla data di presentazione dell’istanza presentino i seguenti requisiti:
- Cessazione dell’attività lavorativa.
- Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa.
- Maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza.
- Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
In alternativa, si può richiedere la RITA in presenza delle seguenti condizioni:
- Cessazione dell’attività lavorativa.
- Inoccupazione, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi.
- Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b).
- Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
A seguito della presentazione dell’istanza, sarà necessario comprovare il possesso del requisito contributivo previsto dalla norma producendo l’estratto conto integrato (ECI). Tale documento potrà essere rilasciato o dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS, oppure dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.
Occorre inoltre specificare come la RITA, secondo una circolare emessa dalla Covip, è da intendersi come revocabile in base alle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.
Non solo, il montante destinato alla RITA può riguardare l’intera posizione individuale dell’associato o solo parte di essa. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla parte restante l’iscritto potrà chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita.
Fondo Perseo Sirio: modalità di erogazione della RITA
Fondo Perseo Sirio è competente a procedere direttamente all’erogazione della RITA.
La porzione di montante di cui si richiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione da Perseo Sirio e di conseguenza sarà possibile beneficiare dei relativi rendimenti. Occorre però precisare che, l’importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.
Le rate da erogare dunque, verranno ricalcolate di volta in volta e terranno conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
Come anticipato, nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.
La durata massima dell’erogazione del capitale frazionato non potrà in nessun caso superare i 10 anni.
Per quanto riguarda la tassazione del montante a titolo di RITA, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, le somme erogate sono soggette alla stessa aliquota di tassazione prevista per le prestazioni definitive in capitale con aliquota, quindi del 15% degradabile fino al 9% in ragione dell’anzianità di partecipazione al Fondo Pensione.
La parte imponibile della RITA sarà infatti ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
In ultimo, è necessario precisare che nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intenderà automaticamente revocata e verrà trasferita l’intera posizione individuale.
Gli iscritti a Fondo Perseo Sirio in possesso dei requisiti descritti sopra, per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata devono presentare l’apposito modulo disponibile online nella sezione modulistica del sito web del Fondo.