Aderire a Perseo Sirio comporta numerosi vantaggi per i lavoratori.

1. Costi ridotti perché no profit

Perseo Sirio è un’associazione senza scopo di lucro, quindi i costi  del Fondo sono determinati dalle sole spese effettivamente sostenute per il suo funzionamento. Per questa ragione la quota associativa annuale richiesta agli aderenti risulta essere particolarmente contenuta.

2. Contributo dell’amministrazione

Versando, oltre al Tfr, un contributo pari all’1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr, si ha diritto al versamento da parte del proprio datore di lavoro di un ulteriore 1%.

3. Ulteriori accantonamenti per gli assunti prima del 1 gennaio 2001

Per i lavoratori pubblici assunti prima del 1 gennaio 2001 che decidono di aderire a Perseo Sirio e di trasformare, contestualmente, l’Indennità Premio di Servizio in godimento in Tfr, è prevista un’ulteriore quota  di accantonamento pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini IPS (80% della retribuzione utile).

4. Trasparenza e professionalità

Il Fondo pensione Perseo Sirio si avvale delle migliori professionalità presenti nel settore sia per quanto riguarda la struttura interna, sia per gli outsourcer selezionati. Come previsto dalla legge, i gestori delle risorse e il depositario  sono selezionati con gara ad evidenza pubblica. Possono essere selezionate Banche, Compagnie di Assicurazione, SGR e Sim. Inoltre, anche l’attività di service amministrativo è esternalizzata.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza, la speciale disciplina della previdenza complementare prevede che sia nominata la funzione di Controllo Interno.

Perseo Sirio non ha scopo di lucro i costi a carico dell’associato durante la permanenza nel Fondo attengono alle sole spese effettivamente sostenute e sono:

  • Costi direttamente a carico: sono rappresentati dalla quota di adesione e associativa e servono per la copertura delle spese amministrative.
  • Costi indirettamente a carico sono i costi di gestione finanziaria e sono prelevati dal patrimonio investito. Tali costi sono fissati nelle singole convenzioni, quando il Fondo avvierà la gestione finanziaria e saranno tempestivamente comunicati a tutti gli iscritti.

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente a PERSEO SIRIO nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

Gli ISC di tutti fondi pensione italiani sono visualizzabili sul sito dell’Autorità di Vigilanza, la Covip, cliccando qui.

Per consentire agli aderenti ai fondi pensione di ottenere una pensione complementare più elevata, il legislatore ha previsto una disciplina fiscale molto favorevole. 

DEDUCIBILITÀ SUI CONTRIBUTI VERSATI

I dipendenti pubblici possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF i contributi versati al Fondo da parte del lavoratore con un limite massimo di  5.164,57 €.
Alla determinazione del tetto massimo di deducibilità concorre anche il contributo del datore di lavoro.
Il Tfr e l’ulteriore accantonamento dell’1,5% per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 non concorrono a costituire l’importo complessivamente deducibile.

RENDIMENTI MENO TASSATI

I rendimenti frutto della gestione finanziaria sono tassati con aliquota del 20% con esclusione dei titoli di Stato che sono assoggettati ad aliquota del 12,50%, a fronte del 26% applicato su tutti gli altri strumenti finanziari.

TASSAZIONE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le prestazioni in forma periodica (rendite), sono assoggettate ad una tassazione a titolo di imposta con aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un’aliquota del 9%. La tassazione si applica al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari ed eventuali contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Tassazione del capitale

Le prestazioni in forma di capitale, sono assoggettate ad una tassazione a titolo di imposta con aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un’aliquota del 9%. La tassazione si applica al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari ed eventuali contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Tassazione delle anticipazioni
  • Spese sanitarie: aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un’aliquota del 9%
  • Acquisto o ristrutturazione prima casa: aliquota al 23%
  • Spese sostenute durante i congedi per formazione: aliquota al 23%
Tassazione del riscatto

Da un punto di vista fiscale si distingue tra

  • Per cause indipendenti dalla volontà delle parti: aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un’aliquota del 9%
  • Per cause dipendenti dalla volontà delle parti: aliquota al 23%
  • Decesso: aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un’aliquota del 9%

 

N.B. “Per maggiori dettagli invitiamo a prendere visione del Documento sul Regime Fiscale presente nella sezione Documenti del Fondo”.

Per consentire agli aderenti ai fondi pensione di ottenere una pensione complementare più elevata, il legislatore ha previsto una disciplina fiscale molto favorevole.

DEDUCIBILITÀ SUI CONTRIBUTI VERSATI

I dipendenti privati possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF  i contributi versati al Fondo da parte del lavoratore con un limite pari a   5.164,57 € alla determinazione del tetto massimo di deducibilità concorre anche il contributo del datore di lavoro.

Il Tfr non concorre a costituire l’importo complessivamente deducibile.

RENDIMENTI MENO TASSATI

I rendimenti frutto della gestione finanziaria sono tassati con aliquota del 20% con esclusione dei titoli di Stato, che sono assoggettati ad aliquota del 12,50%, a fronte del 26% applicato su tutti gli altri strumenti finanziari.

TASSAZIONE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le prestazioni in forma periodica (rendite), sono assoggettate a una tassazione a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Tassazione del capitale

Le prestazioni in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante), sono assoggettate a una tassazione a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari ed eventuali contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Tassazione delle anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate con tassazioni diverse a secondo della motivazione.

Tassazione del riscatto

Da un punto di vista fiscale si distingue tra

Riscatto c.d. involontario

  • Pensionamento nel regime obbligatorio
  • Premorienza (a favore dei beneficiari o eredi)
  • Mobilità
  • Altre cause

N.B. “Per maggiori dettagli invitiamo a prendere visione del Documento sul Regime Fiscale presente nella sezione Documenti del Fondo”

Il Depositario svolge il compito di custodire il patrimonio del Fondo, di certificare il valore degli investimenti e di controllare che gli investimenti dei gestori rispettino i vincoli stabiliti dalla legge, dallo Statuto del Fondo e dalle convenzioni di gestione.

La COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – è l’organo di controllo dei fondi pensione. Il suo compito di vigilanza spazia dall’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi alla verifica della loro corretta gestione. Grazie al suo operato i soci possono stare tranquilli di poter contare su un fondo che agisca nel rispetto delle norme sugli investimenti, che stipuli convenzioni con i gestori nell’interesse degli iscritti e che lavori mantenendo con i propri soci un rapporto fondato sulla correttezza e la trasparenza.
Banca d’Italia, Ivass e Consob sono gli organismi di controllo sulle attività dei gestori (SGR, banche, assicurazioni, SIM).

Controlli interni
Il primo organismo deputato al controllo, è senza dubbio il Consiglio di Amministrazione. Ulteriori attività vengono svolte dal Collegio dei Sindaci (in alcuni casi coadiuvati da un società di revisione contabile), dalla direzione generale del fondo e dalla funzione di controllo interno. Tali organismi hanno il compito di controllare l’insieme delle attività del fondo e che la loro esecuzione sia svolta nell’interesse degli iscritti e secondo quanto previsto dalla legge.