In questa sezione puoi trovare una serie di risposte alle domande più frequenti che ci sono pervenute nel tempo.

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Informazioni

Sono Associazioni senza scopo di lucro, cui si aderisce volontariamente, regolati dal D.Lgs. 252 del 2005 e dai contratti di lavoro nazionali. Aderendo si dà avvio ad un risparmio previdenziale, in cui l’aderente versa (su una propria posizione individuale) minimo l’1% della sua retribuzione mensile, ottenendo in automatico un altro 1% dall’Amministrazione di appartenenza. A queste voci si aggiungono il versamento (figurativo per i dipendenti pubblici) del Tfr e i rendimenti finanziari.
Con questi atti l’aderente ottiene, crescente con il crescere della durata dei suoi versamenti, un risparmio a condizioni vantaggiose e, in aggiunta, la disponibilità di una rendita con la quale integrare la pensione pubblica.

Perseo Sirio è il Fondo pensione complementare iscritto all’Albo Covip con il n. 164, costituito nella forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro e operante in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell’esclusivo interesse dell’aderente e secondo le indicazioni di investimento che egli stesso fornirà scegliendo tra le proposte offerte.
Nasce con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire, giorno per giorno, una pensione complementare a quella obbligatoria per affrontare con più serenità il periodo post-lavorativo.
A tale scopo Perseo Sirio raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni.
La natura associativa e senza scopo di lucro del Fondo garantisce ai suoi aderenti che le attività siano eseguite nell’esclusivo interesse degli aderenti.

Per avere informazioni o aiuto nella compilazione della modulistica di Perseo Sirio puoi:

  • consultare il sito www.fondoperseosirio.it;
  • chiamare il numero verde 800 994 545, dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00/14.00-16.00;
  • inviare un’e-mail a: info@perseosirio.it;
  • compilare il Form presente in HP sul sito del Fondo inviandoci una richiesta online (per iscritti);
  • prenotare una consulenza telefonica gratuita compilando il Form presente nella sezione Contatti del sito del Fondo (per non iscritti);
  • telefonare al numero fisso: 06 85304484, dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00;
  • scrivere all’indirizzo: Fondo Perseo Sirio – Via Aniene, 14 – 00198 Roma RM
  • rivolgerti ai Patronati CEPA convenzionati: ACLI, INAS CISL, INCA CGIL, ITAL UIL;
  • rivolgerti ai referenti sindacali sui posti di lavoro.

Gli Organi del Fondo sono:

  • l’Assemblea dei delegati;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente e il Vicepresidente;
  • il Collegio dei Sindaci.

Tutti gli Organi sono a composizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro.

L’Assemblea è composta da 60 delegati ed è eletta per metà dagli associati al Fondo Perseo Sirio e per metà è designata dalle amministrazioni.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sono eletti dall’Assemblea dei delegati. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Esistono due livelli di controllo sull’operato del fondo pensione.

Il livello esterno, comune a tutto il sistema di previdenza complementare, fa capo alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).
Il livello interno, specifico di ciascun fondo pensione negoziale, fa capo al Collegio dei Sindaci e alle funzioni fondamentali di Gestione dei Rischi e di Revisione Interna.

Sia il Collegio dei Sindaci che le funzioni fondamentali effettuano una costante vigilanza sull’amministrazione e sull’osservanza delle norme da parte del fondo pensione. La Revisione Interna si occupa, inoltre, di verificare l’efficienza e l’efficacia delle procedure e del sistema di controllo adottati.

Adesioni

Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti di lavoro nazionali, sottoscritti dai soggetti sindacali e dall’Aran, delle Funzioni Locali, della Sanità, delle Funzioni Centrali, dell’Enac e del Cnel, e le relative aree dirigenziali, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri (solo area dirigenziale), assunti con una delle seguenti tipologie di contratto: a tempo indeterminato; part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. I lavoratori dipendenti dall’Agenzia del Demanio, dell’Università, degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, i dipendenti Sport e Salute SpA (già Sport e Salute) e delle Federazioni Sportive Nazionali, del CINSEDO (che hanno già sottoscritto apposito accordo). Possono altresì aderire, con apposito accordo, le seguenti categorie: lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente e della Sanità Privata.

Dopo aver letto con attenzione i documenti “Parte I – Informazione chiave per l’aderente” e “Appendice – Informativa sulla sostenibilità”, è possibile procedere alla compilazione del modulo di adesione a Fondo Perseo Sirio.

Accedendo all’area dedicata nella sezione Documenti per l’adesione del sito, è possibile compilare il modulo adesione dipendenti pubblici in versione editabile oppure utilizzare la preadesione online.

In entrambi i casi, terminata la compilazione, l’adesione dovrà essere stampata e portata in amministrazione per la sottoscrizione (data timbro e firma). Sarà il datore di lavoro stesso ad occuparsi di inoltrarla al Fondo, preferibilmente a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata AR.

Dopo aver letto con attenzione i documenti “Parte I – Informazione chiave per l’aderente” e “Appendice – Informativa sulla sostenibilità”, è possibile procedere alla compilazione del modulo di adesione a Fondo Perseo Sirio.

Accedendo all’area dedicata nella sezione Documenti per l’adesione del sito, è possibile compilare il modulo adesione dipendenti privati in versione editabile. Terminata la compilazione, l’adesione dovrà essere stampata in tre copie e portata in amministrazione per la sottoscrizione (data timbro e firma). Sarà il datore di lavoro stesso ad occuparsi di inoltrarla al Fondo, preferibilmente a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata AR.

Per tutti i dipendenti che usufruiscono dei servizi del portale NoiPA, l’adesione a Perseo Sirio può essere effettuata solamente online e self-service (non verranno accettate adesioni cartacee), senza vincoli di orario e senza necessità di stampa.

Puoi iscriverti a Perseo Sirio attraverso il seguente percorso:

  • accedere al portale stipendi NoiPA;
  • digitare le credenziali di autenticazione (SPID oppure codice fiscale e password) o inserire la Carta Nazionale dei Servizi;
  • selezionare Previdenza Complementare tra i servizi Self Service;
  • selezionare Gestione adesioni;
  • scaricare obbligatoriamente le Informazioni chiave per l’aderente, la cui lettura consente di reperire tutte le informazioni necessarie per un’adesione consapevole;
  • compilare il questionario di autovalutazione cliccando sul link “Vai al questionario” e, una volta concluso, chiudere la finestra del questionario, tornando al portale NoiPA;
  • dopo aver visualizzato tutte le informazioni già in possesso del portale, indicare le ulteriori informazioni necessarie per l’adesione (contributo aggiuntivo, scelta del comparto di investimento, ecc.);
  • dopo aver completato l’inserimento dei dati verrà visualizzato un prospetto riassuntivo riguardante i contributi, gli investimenti, i costi e l’indicatore sintetico dei costi. Selezionare di voler accettare le condizioni;
  • inserire il PIN dispositivo per validare il modulo di adesione (il PIN è un codice di 5 cifre rilasciato al dipendente che ne fa richiesta, a seguito di una procedura di identificazione effettuata dal funzionario responsabile dell’ufficio).

Sì. Perseo Sirio dà l’opportunità ai lavoratori a tempo determinato di costituirsi una posizione previdenziale complementare in modo tale da non perdere questi periodi di lavoro ai fini previdenziali, purché il contratto di lavoro vigente abbia una durata pari o superiore a 3 mesi.

È importante tenere presente che il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.

E’ prevista una quota associativa annuale, destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di Perseo Sirio.

La quota associativa, stabilita dall’Assemblea dei Delegati, è attualmente pari a € 15,00, prelevata in occasione del primo versamento di ogni anno (ovvero al primo versamento utile di competenza dell’anno. Per gli aderenti contrattuali (€ 11,00), mentre per i soggetti fiscalmente a carico non sono previsti costi associativi.

I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del Fondo. Per ulteriori informazioni sulle spese, puoi consultare la Scheda ‘I costi’ o la Nota Informativa di Perseo Sirio, reperibili nella sezione Documenti sul sito del Fondo.

Si tratta di adesione automatica, derivante da norma contrattuale (art. 56 quater del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 sottoscritto in via definitiva il 21 maggio 2018 novellato successivamente con CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 art. 98) che individua Fondo Perseo Sirio come unico Fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. 285/1992 e destinata come contributo datoriale a tale finalità.

L’adesione contrattuale è dunque obbligazione a carico datoriale per tutto il personale del corpo di Polizia Locale (non è richiesta alcuna volontà espressa), a prescindere dal fatto che il singolo abbia già una forma pensionistica individuale attiva, ed è alimentata con i soli proventi ex art. 208 del Codice della Strada.

Sono considerati soggetti fiscalmente a carico: i FIGLI, il CONIUGE, nonché (solo se conviventi con l’aderente/contribuente o se ricevono da quest’ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) i GENITORI, gli ASCENDENTI PROSSIMI, i DISCENDENTI dei figli, i GENERI e le NUORE, il CONIUGE SEPARATO, i SUOCERI, gli ADOTTANTI, i FRATELLI e SORELLE, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata all’art.12 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l’adesione di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l’apposito Modulo adesione fiscalmente a carico reperibile sul sito del Fondo.

L’adesione dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del lavoratore, oppure in un momento successivo. Nel caso in cui l’adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all’adesione del lavoratore aderente, il modulo dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest’ultimo. Nel caso di adesione di soggetto fiscalmente a carico minorenne, il modulo dovrà essere firmato solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di una persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere firmato dal soggetto fiscalmente a carico.

Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

Chi ha un contratto a tempo determinato è sicuramente in Tfr. Per chi ha un contratto a tempo indeterminato lo spartiacque è il 31-12-2000. Entro il 31-12-2000 si è in Tfs (Trattamento di fine servizio), dopo in Tfr (Trattamento di fine rapporto). In caso di decorrenza economica diversa dalla decorrenza giuridica va presa in considerazione la decorrenza giuridica del contratto.

Il Trattamento di fine servizio (Tfs) si differenzia dal trattamento di fine rapporto (Tfr) per le modalità di calcolo. Il Tfs è pari all’80% dell’ultima retribuzione annua utile, divisa per il numero di mensilità considerate (12 per i dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali e Università – Indennità di Buonuscita -; 15 per i dipendenti delle Funzioni Locali e della Sanità – Indennità Premio Servizio) e moltiplicata per gli anni di servizio. Per i dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio il Tfs (Indennità di Anzianità) è pari all’ultima retribuzione annua, divisa 12 e moltiplicata per gli anni di servizio. Il Tfr, invece, corrisponde all’accantonamento di una quota del salario corrisposto (6,91%), calcolata sulla retribuzione utile, e rivalutato, anno dopo anno, sulla base del 75% del tasso d’inflazione più un 1,5% fisso. Ci sono, inoltre, alcune differenze rispetto al trattamento fiscale delle prestazioni.

No. In costanza dei requisiti di partecipazione a Perseo Sirio non è possibile recedere dall’iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata. È possibile tuttavia, in particolari circostanze, richiedere una anticipazione delle somme versate a titolo di contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro; sospendere la contribuzione; trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare. In tali ultimi due casi, però, non si ha diritto all’1% del datore di lavoro. Solo per le adesioni effettuate tramite il portale NoiPA è previsto dalla legge il diritto di recesso entro 30 giorni, pertanto occorre inviare la richiesta di annullamento direttamente al Fondo.

No. Hanno diritto al contributo dell’Amministrazione esclusivamente i lavoratori che si iscrivono a Perseo Sirio.

Sì, il Fondo invia ogni anno al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto individuale denominato “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo”, con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da Inps Gestione Dipendenti Pubblici, nonché il risultato della gestione. Il prospetto è disponibile on line accedendo alla sezione Documentazione nell’Area Riservata di ciascun associato sul sito di Perseo Sirio.

Posizione individuale/contribuzione

È il valore corrispondente al totale della contribuzione reale versata al fondo (contributi del datore di lavoro e contributi del lavoratore) e dei rendimenti realizzati in aggiunta al TFR virtuale (contabilizzato figurativamente dall’INPS insieme all’incentivo statale dell’1,5% identificato come TFS virtuale), al netto delle spese. Ciascun iscritto viene aggiornato dal Fondo sulla sua posizione contributiva attraverso il “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo”, annualmente inviata e consultabile on line mediante accesso all’area riservata agli iscritti.

Questi dati sono disponibili nella tua posizione individuale. Tali quote sono contabilizzate e rivalutate dall’Inps che le comunica al Fondo, il quale, non appena ne riceve comunicazione, aggiorna tutte le informazioni dell’associato.

La misura dei contributi dovuti al Fondo è stabilita nell’ambito della contrattazione collettiva. La base di calcolo dei contributi è la retribuzione lorda utile al TFR.

Le percentuali di contribuzione (versata mensilmente) sono fissate come segue:

  • 1% a carico del datore di lavoro
  • 1% a carico del lavoratore;
  • 28,94% del TFR maturato a partire dall’adesione al Fondo per i lavoratori pubblici già in servizio alla data del 31 dicembre 2000;
  • 100% del TFR maturato a partire dall’adesione al Fondo per i neoassunti pubblici successivamente al 31 dicembre 2000;
  • un incentivo pari all’1,50% della retribuzione utile ai fini Tfs, solo per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 che aderiranno al fondo

Le somme derivanti dal TFR e l’incentivo dell’1,50% hanno carattere figurativo, sono contabilizzate e rivalutate dall’Inps-Gestione Dipendenti Pubblici e saranno materialmente trasferite a Perseo Sirio al momento dell’erogazione della prestazione.

Sì. Una volta all’anno il lavoratore può decidere di modificare il contributo a proprio carico. E’ sufficiente accedere alla propria area riservata, entrare nella sezione CONTRIBUZIONE, cliccare sul tasto MODIFICA ALIQUOTA ADERENTE e seguire la procedura guidata.  Il modulo stampato al termine della procedura andrà firmato e consegnato esclusivamente al datore di lavoro, senza bisogno di inviarlo anche al Fondo. La variazione decorre dal mese successivo alla richiesta.

Se l’aderente è un amministrato NoiPA, può effettuare la variazione accedendo al portale stesso e seguendo questo percorso: Previdenza Complementare – Gestione adesione – Modifica contribuzione. La modifica decorre dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali sul Portale.

Sì. È possibile in qualsiasi momento effettuare versamenti individuali a mezzo bonifico. Per dichiarare l’effettuazione di un VERSAMENTO INDIVIDUALE non è necessario inviare al Fondo alcuna modulistica firmata, ma è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, entrare nella sezione CONTRIBUZIONE, cliccare sul tasto EFFETTUA UN VERSAMENTO VOLONTARIO e seguire la procedura guidata (nella quale è indicato anche l’IBAN beneficiario).

La posizione di un aderente contrattuale è alimentata col solo contributo datoriale ex art. 208 CdS e non comporta:

  • il conferimento di altro contributo datoriale;
  • il conferimento del contributo a carico del lavoratore;
  • il conferimento di quota parte o della totalità del TFR;
  • l’eventuale trasformazione del TFS in godimento in TFR.

Il versamento del contributo contrattuale da parte del datore di lavoro avviene di norma una volta l’anno.

Sì. Solo volontariamente ed esplicitamente l’aderente contrattuale può decidere di aderire per via ordinaria al Fondo Pensione Perseo Sirio, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’apposito Modulo di integrazione contributiva Polizia Locale reperibile nella sezione dedicata sul sito del Fondo.

In questo caso, al contributo datoriale ex art. 208 CdS versato annualmente, si unirà la contribuzione ordinaria mensile. La base di calcolo di quest’ultima è la retribuzione lorda utile al TFR. Le percentuali di contribuzione sono fissate come segue:

  • 1% a carico del datore di lavoro
  • 1% a carico del lavoratore;
  • 28,94% del TFR maturato a partire dall’adesione al Fondo per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000;
  • 100% del TFR maturato a partire dall’adesione al Fondo per i neoassunti successivamente al 31 dicembre 2000;
  • un incentivo pari all’1,50% della retribuzione utile ai fini Tfs, solo per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 che aderiranno al fondo

Le somme derivanti dal TFR e l’incentivo dell’1,50% hanno carattere figurativo, sono contabilizzate e rivalutate dall’Inps e saranno materialmente trasferite Perseo Sirio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con la PA.

No. La decisione di versare una quota aggiuntiva attiene solo al lavoratore. Il datore di lavoro è, invece, obbligato a versare a Perseo Sirio quanto stabilito contrattualmente.

Per tenere sotto controllo i contributi versati da te e dall’amministrazione nella tua posizione individuale, hai diversi strumenti:

  • in busta paga deve essere evidenziata la trattenuta effettuata al lavoratore e il versamento dell’amministrazione.
  • Perseo Sirio invia ogni anno al lavoratore la certificazione attestante quanto risulta versato sul suo conto con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da Inps. Il “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo”, sarà disponibile sul sito di Perseo Sirio nell’ Area Riservata agli associati.
  • Sul sito del Fondo è attiva un’area riservata agli associati, per permetterti di visualizzare in qualsiasi momento la tua posizione aggiornata.

Con il tuo Codice Fiscale e il tuo numero di iscrizione al libro soci del Fondo, puoi seguire la procedura automatica di recupero della password disponibile nella schermata di accesso all’Area riservata agli Associati.

Se hai un indirizzo mail abbinato alla tua anagrafica, puoi seguire la procedura automatica di recupero della password disponibile nella schermata di accesso all’Area riservata agli Associati e seguire le indicazioni per il recupero del numero di iscrizione.

Se vuoi indicare un nuovo recapito (ricorda di utilizzare un indirizzo mail valido), al quale ricevere il numero di iscrizione ti basterà allegare un documento d’identità e il codice fiscale.

Una volta effettuato l’accesso in area riservata, potrai modificare tale indirizzo entrando nella sezione Anagrafica e cliccando sul tasto MODIFICA RECAPITI E CONTATTI.

Sì, puoi farlo accedendo alla tua area riservata, entrando nella sezione Anagrafica e cliccando sul tasto MODIFICA RECAPITI E CONTATTI

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, compilando e firmando il modulo di sospensione della contribuzione.

Il presente modulo deve essere stampato in n.3 copie, di cui una da consegnare al Datore di lavoro per i propri adempimenti interni, una per l’Aderente e una da inviare tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.perseosirio.it o per raccomandata A/R a Fondo Pensione PERSEO SIRIO.

NOTA BENE: Il modulo va compilato in tutte le sue parti, l’incompleta compilazione del modulo e/o la mancanza della firma prevista, comporta la nullità dello stesso.

La sospensione non opera con riguardo all’accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall’INPS o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPS ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

Se l’aderente è un amministrato NoiPA, potrà sospendere la contribuzione a suo carico esclusivamente on line accedendo al portale NoiPA e seguendo questo percorso: Previdenza Complementare – Gestione adesione – Sospensione contribuzione. Per completare la procedura è necessario disporre del PIN DISPOSITIVO, da richiedere al proprio ufficio di servizio nel caso l’amministrato non lo possiede già. La sospensione decorre dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali sul Portale. Con le stesse modalità sarà possibile riattivare la contribuzione.

In caso di decesso del lavoratore pubblico prima del pensionamento, o nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la sua posizione individuale accumulata in Perseo Sirio è riscattata da:

  • coniuge;
  • in mancanza del coniuge, i figli;
  • in mancanza dei figli, i genitori fiscalmente a carico dell’associato;
  • in mancanza di tutti i soggetti sopra riportati, il/i soggetto/i designato/i dall’associato.
  • in mancanza di soggetti designati, la posizione individuale resterà acquisita al Fondo.

La designazione di uno o più soggetti può essere effettuata online, accedendo alla sezione “SOGGETTI DESIGNATI” all’interno dell’area riservata agli associati e seguendo la procedura guidata.
Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l’iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.

In caso di decesso del lavoratore privato prima del pensionamento, o nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la sua posizione individuale accumulata in Perseo Sirio sarà versata agli eredi ovvero alle diverse persone che sono state indicate dall’iscritto. In mancanza, la posizione individuale resterà acquisita al fondo. La designazione di uno o più soggetti può essere effettuata online, accedendo alla sezione “SOGGETTI DESIGNATI” all’interno dell’area riservata agli associati e seguendo la procedura guidata.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l’iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.

Sì, in qualsiasi momento puoi modificare online la designazione precedentemente effettuata, accedendo alla sezione “SOGGETTI DESIGNATI” all’interno della tua area riservata e seguendo la procedura guidata. Ogni nuova designazione annulla e sostituisce interamente quella precedentemente registrata.

Si, se sei in possesso del requisito di almeno un anno di partecipazione al Fondo o di permanenza nel comparto attuale, hai la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata presso altro comparto di investimento. Tra ciascuna riallocazione e la precedente dovrà trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi. Con la nuova gestione finanziaria è possibile effettuare il primo switch senza attendere i dodici mesi.

Operativamente, potrai variare il tuo profilo di investimento all’interno della tua area riservata, nella sezione Investimento. Per una scelta consapevole e in linea con i tuoi obiettivi, ti invitiamo a prendere visione del Regolamento Multi – Comparto presente nella sezione dedicata alla Gestione Finanziaria -> Documenti sulla Gestione Finanziaria.

È estremamente importante per il Fondo che la tua anagrafica sia sempre aggiornata. Puoi richiedere la variazione compilando ed inviando al Fondo il Modulo Variazione Anagrafica che trovi sul sito nella sezione Modulistica, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Puoi effettuare la variazione in autonomia online, accedendo alla sezione Anagrafica all’interno dell’area riservata agli associati e cliccando sul tasto MODIFICA RECAPITI E CONTATTI.

Dal momento della notifica della Cessione del V da parte della Finanziaria o della Banca al Fondo, la posizione viene vincolata a garanzia del debito. In base all’art.11, comma 10, D. lgs 252/2005 la posizione in fase di accumulo resta comunque intangibile.

Fiscalità

Sì. Tutti i contributi versati dal lavoratore a Perseo Sirio sono deducibili dal reddito del lavoratore imponibile ai fini fiscali e si cumulano con quelli versati dal datore di lavoro.

A partire da gennaio 2018, il limite di deducibilità delle contribuzioni versate è pari a € 5.164,57 annui. Per le contribuzioni versate fino al 2017 dal dipendente pubblico, il limite di deducibilità fiscale è il minore tra i seguenti limiti:

  • il doppio del TFR destinato al Fondo;
  • il 12% del suo reddito complessivo;
  • 5.164,57 euro.

Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.

Se l’importo complessivo dei contributi versati dovesse superare i limiti di deducibilità, l’eccedenza sarebbe soggetta a tassazione ordinaria con applicazione dell’aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d’imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato. Il beneficio fiscale, però, non verrà annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell’erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

In presenza di contributi non dedotti, l’associato dovrà ricordarsi di comunicare a Perseo Sirio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento, l’importo che dovrà essere esente da tassazione al momento dell’erogazione della prestazione.

Per dichiarare i CONTRIBUTI NON DEDOTTI non è necessario inviare al Fondo alcuna modulistica firmata, ma è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, entrare nella sezione CONTRIBUZIONE, cliccare sul tasto MODIFICA CONTRIBUTO NON DEDOTTO e seguire la procedura guidata.

No. L’agevolazione fiscale prevista per gli aderenti ai fondi pensione negoziali a fini previdenziali è riconosciuto dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, direttamente in busta paga e dichiarato nella Certificazione Unica.

Sì. In questo caso, dal momento che l’agevolazione fiscale prevista dalla normativa di settore, non è riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga, per portare in deduzione la contribuzione versata a mezzo bonifico è necessario presentarla in dichiarazione dei redditi, conservando a sostegno la distinta di bonifico effettuato. Il Fondo rilascia l’attestazione di avvenuto versamento volontario solo su specifica richiesta dell’aderente.

Alla prestazione pensionistica in forma periodica si applica:

  • tassazione ordinaria sull’87,50% dell’imponibile (su montante fino al 31/12/2000);
  • tassazione ordinaria (su montante dal 01/01/2001 al 31/12/2017);
  • tassazione sostitutiva del 15% (su montante dal 01/01/2018).

Alla prestazione pensionistica in capitale si applica:

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2017);
  • tassazione sostitutiva del 15% (per montanti dal 01/01/2018).

 

In entrambe le tipologie di prestazione pensionistica, la tassazione a titolo d’imposta del 15% è ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo di riduzione del 6%.

La base imponibile delle predette prestazioni è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Alla prestazione pensionistica in forma periodica si applica:

  • tassazione ordinaria sull’87,50% dell’imponibile (su montante fino al 31/12/2000);
  • tassazione ordinaria (su montante dal 01/01/2001 al 31/12/2006);
  • tassazione sostitutiva del 15% (su montante dal 01/01/2007).

Alla prestazione pensionistica in capitale si applica:

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2006);
  • tassazione sostitutiva del 15% (per montanti dal 01/01/2007).

 

In entrambe le tipologie di prestazione pensionistica, la tassazione a titolo d’imposta del 15% è ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo di riduzione del 6%.

La base imponibile delle predette prestazioni è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sì. Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 26%.

Al riscatto volontario (per dimissioni, licenziamento, ecc.) si applica:

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2000);
  • tassazione ordinaria (su montante dal 01/01/2001 al 31/12/2006);
  • ritenuta a titolo d’imposta del 23% (su montante dal 01/01/2007).

Al riscatto per pensionamento senza raggiungimento dei 5 anni di partecipazione al Fondo si applica:

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2017);
  • ritenuta a titolo d’imposta del 23% (su montante dal 01/01/2018).

Al riscatto per decesso o per cause indipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, ecc.):

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2017);
  • tassazione sostitutiva del 15% (su montante dal 01/01/2018).

 

La tassazione sostitutiva del 15% è ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo di riduzione del 6%.

La base imponibile di tutte le forme di riscatto descritte è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Al riscatto volontario (per dimissioni, licenziamento, ecc.) si applica:

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2000);
  • tassazione ordinaria (su montante dal 01/01/2001 al 31/12/2006);
  • ritenuta a titolo d’imposta del 23% (su montante dal 01/01/2007).

Al riscatto per pensionamento senza raggiungimento dei 5 anni di partecipazione al Fondo si applica:

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2006);
  • ritenuta a titolo d’imposta del 23% (su montante dal 01/01/2007).

Al riscatto per decesso o per cause indipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, ecc.):

  • tassazione separata (su montante fino al 31/12/2006);
  • tassazione sostitutiva del 15% (su montante dal 01/01/2007).

 

La tassazione sostitutiva del 15% è ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo di riduzione del 6%.

La base imponibile di tutte le forme di riscatto descritte è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Prestazioni

Per poter liquidare la posizione detenuta presso Perseo Sirio, sia essa derivante da adesione ordinaria o tacita o contrattuale, il requisito imprescindibile è la cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento, ecc.) e, in via generale, la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

La mobilità da un Ente datore ad un altro, entrambi afferenti a Perseo Sirio come fondo negoziale di categoria, oppure l’inquadramento in un nuovo profilo professionale non determinano perdita dei requisiti e non danno di conseguenza diritto alla liquidazione della posizione di previdenza complementare.

Affinché si attivi il procedimento di liquidazione della posizione individuale, è necessario far pervenire al Fondo, compilato in ogni sua parte e firmato, il Modulo di richiesta liquidazione reperibile nella sezione Modulistica del sito del Fondo.

L’invio può essere effettuato a mezzo PEC o a mezzo raccomandata AR alla sede legale e amministrativa del Fondo. Aggiornamenti sullo stato della pratica verranno notificati tramite email/sms.

La legge e la regolamentazione di settore prevedono, per la liquidazione della posizione di previdenza complementare, un termine di 180 giorni dalla ricezione della completa e corretta richiesta di prestazione. Perseo Sirio eroga entro i termini la contribuzione reale (contributi azienda e contributi aderente). Per la liquidazione della parte di montante relativa al contributo figurativo (TFR e incentivo), l’INPS impiega fino a 12 mesi per l’erogazione al Fondo. Si tratta di una liquidità che non è nelle disponibilità del Fondo e che dunque non è possibile erogare fino a che non viene versata a Perseo Sirio dall’Inps.

Perseo Sirio liquida la parte di montante inerente la contribuzione reale (contributi azienda, contributi lavoratore, contributo TFR di privati e di dipendenti di EPnE) mediamente in 90 giorni dal perfezionamento della richiesta.

Per la liquidazione della parte di montante relativa al contributo figurativo (TFR e incentivo), l’INPS impiega fino a 12 mesi per l’erogazione al Fondo. Si tratta di una liquidità che non è nelle disponibilità del Fondo e che dunque non è possibile erogare fino a che non viene versata a Perseo Sirio dall’Inps.

Come è noto la normativa applicata ai Fondi pensione del pubblico impiego fa riferimento a un Decreto lgs. diverso da quello applicato ai Fondi dei settori privati: nel primo caso si tratta del Decreto lgs. n. 124/1993, nel secondo caso il decreto originario (appunto il n.124) è stato rivisto e sostituito dal n.252/2005.

Venendo al merito della sua domanda, anticipazioni possono essere richieste dai lavoratori pubblici per il totale o per parte della posizione accumulata presso il Fondo (ovvero il contributo del lavoratore e del datore di lavoro, più gli eventuali rendimenti derivanti dagli investimenti finanziari con esclusione delle contribuzioni figurative: TFR e incentivo dell’1,5%) trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, nei seguenti casi:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per sé o per familiari fiscalmente a carico;
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
  • spese per congedi per la formazione e formazione continua.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono  dettagliatamente indicate nel Documento sulle anticipazioni, reperibile nella sezione Documenti sul sito di Perseo Sirio.

Si intende la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un suo figlio, destinata a dimora abituale ovvero dove si ha o si intende trasferire la propria residenza.

Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.

Sì, purché l’immobile ricada nel regime di comunione dei beni.

Prima di tutto accertati di aver maturato i requisiti richiesti dall’altro fondo per il trasferimento presso un’altra forma pensionistica, poi seguirai le istruzioni dettate dall’altro fondo per presentare la domanda. Il fondo cedente informerà Perseo Sirio della richiesta presentata dall’associato. A questo punto Perseo Sirio procederà ad autorizzare il trasferimento in ingresso e resterà in attesa di ricevere il bonifico con il relativo dettaglio necessario per riconciliare l’importo sulla posizione dell’iscritto e registrare la data di prima iscrizione alla previdenza complementare.

In questi casi è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

  • trasferire l’intera posizione maturata presso Perseo Sirio al Fondo pensione relativo all’eventuale nuova attività lavorativa;
  • trasferire la propria posizione ad una forma pensionistica individuale (Fpa o Pip);
  • riscattare l’intera posizione maturata presso Perseo Sirio;
  • mantenere la posizione individuale presso Perseo Sirio in assenza di contribuzione o con la sola contribuzione volontaria

Si specifica che l’inquadramento in un nuovo profilo professionale e/o il passaggio senza soluzione di continuità da un Ente di lavoro pubblico ad un altro, entrambi afferenti a Perseo Sirio come Fondo negoziale di categoria, non determinano perdita dei requisiti e non danno di conseguenza diritto al riscatto o al trasferimento per perdita dei requisiti.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l’iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’ o “controassicurata”.

Il Fondo pensione Perseo Sirio eroga principalmente pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico ed in particolare:

  • pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo;
  • pensione di anzianità, che si consegue, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

È possibile riscuotere parte del montante maturato sotto forma di capitale per un importo non superiore al 50%.

Solo se la rendita risultante dal rimanente 50% fosse inferiore al 50% dell’assegno sociale è possibile riscuotere l’intera posizione maturata sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale.

Esistono diverse opzioni di rendita tra le quali scegliere la più adatta alle proprie esigenze:

  • Rendita vitalizia semplice
  • Rendita reversibile
  • Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
  • Rendita vitalizia con controassicurazione in caso di decesso dell’Assicurato
  • Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza

Le basi tecniche adottate, le modalità di erogazione e di rivalutazione delle rendite sono dettagliatamente indicate nel Documento sulle Rendite, reperibile nella sezione Documenti sul sito di Perseo Sirio.

Sì, ma affinché la finanziaria possa chiedere la liquidazione della posizione a prescindere dalla volontà dell’aderente, è necessaria apposita delega al riscatto sottoscritta ed esplicitata nel contratto di finanziamento stesso.

In assenza di delega la finanziaria può essere liquidata solo se vi è una richiesta di liquidazione da parte dell’iscritto.

I riscatti sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili.

In caso di richiesta di riscatto da parte dell’aderente o esercizio di delega al riscatto da parte della finanziaria, il fondo chiede liberatoria alla finanziaria che potrà concederla o meno a seconda che il debito sia stato o meno estinto. Nel caso la liberatoria non venga concessa, il fondo eroga alla finanziaria stessa le somme corrispondenti all’intera posizione di previdenza complementare, fino a concorrenza del debito residuo.

Le prestazioni pensionistiche in rendita (anche RITA) e in capitale sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti di 1/5.

In caso di richiesta prestazione da parte dell’aderente o esercizio di delega da parte della finanziaria, il fondo chiede liberatoria alla finanziaria che potrà concederla o meno a seconda che il debito sia stato o meno estinto. Nel caso la liberatoria non venga concessa, il fondo liquida la prestazione alla finanziaria nei limiti di 1/5 della posizione di previdenza complementare. I restanti 4/5 vengono erogati all’aderente.

Le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti di 1/5, mentre le altre tipologie di anticipazioni sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili.

Il fondo chiede liberatoria alla finanziaria che potrà concederla o meno, ma in questa fase nulla è dovuto all’istituto di credito, dato che in costanza di rapporto di lavoro la finanziaria trattiene le quote dello stipendio.

L’anticipazione per spese sanitarie viene immediatamente erogata per l’importo corrispondente ai 4/5 delle somme richieste, invece per la porzione corrispondente a 1/5 il fondo chiede alla finanziaria il benestare alla liquidazione.

Gestione finanziaria

Lo statuto di Perseo Sirio prevede che le risorse disponibili debbano essere gestite, integralmente, mediante convenzioni con gestori finanziari specializzati e autorizzati (Banche, Compagnie di Assicurazioni, Società di Gestione del Risparmio, Società di Intermediazione Mobiliare), scelti dal Fondo a seguito di apposita selezione pubblica.

La normativa di legge e quella secondaria impongono linee guida e norme alquanto stringenti, a tutela degli interessi degli aderenti e delle finalità previdenziali alla base della costituzione dei Fondi.

Perseo Sirio, dispone di diversi profili di investimento:

Life Cycle

Life Cycle è il nuovo profilo di investimento a lungo termine che cambia e cresce con il proseguire della vita contributiva. Life Cycle è la scelta migliore per il raggiungimento dei propri obbiettivi previdenziali.

Infatti, il profilo prevede che, all’aumentare dell’età anagrafica, e quindi l’avvicinarsi della cessazione del rapporto di lavoro, l’investimento si adegui in modo automatico tra i vari profili, vedendo decrescere la componente in titoli di capitale (azioni) e crescere la componente in titoli di debito (obbligazioni), fino a confluire nel profilo garantito negli ultimi anni.

Profilo GARANTITO

Suggerito per gli iscritti con un orizzonte temporale fino a 5 anni.

Profilo assolve agli obblighi previsti dal D.lgs.n.252/2005; il Fondo prescinde dalla puntuale definizione di tassi di sostituzione, in quanto l’obiettivo è il raggiungimento di un rendimento comparabile alla rivalutazione del Tfr e, al contempo, la garanzia della restituzione di un importo almeno pari alla somma dei contributi versati, al netto delle sole spese direttamente a carico dell’aderente e di eventuali anticipazioni o smobilizzi, esclusivamente qualora si realizzi in capo agli aderenti uno dei seguenti eventi:

– esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;

– riscatto per decesso;

– riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;

– riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;

Questo comparto è destinato ad accogliere gli iscritti per il tramite dell’adesione semiautomatica con diritto di recesso, anche detta per silenzio assenso.

Profilo OBBLIGAZIONARIO PURO

Suggerito per gli iscritti con un orizzonte temporale tra 5 e 10 anni.

Il profilo ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore al benchmark di riferimento, con uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio previsto dalla convenzione.

Profilo BILANCIATO PRUDENTE

Suggerito per gli iscritti con un orizzonte temporale oltre i 10 anni.

Il profilo prevede che l’investimento dell’aderente sia suddiviso con un bilanciamento tra il profilo obbligazionario (70%) e il profilo azionario (30%) e ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore ai singoli benchmark di riferimento dei due profili, con uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio previsto dalla convenzione.

Profilo BILANCIATO CRESCITA

Suggerito per gli iscritti con un orizzonte temporale oltre 15 anni.

Il profilo prevede che l’investimento dell’aderente sia suddiviso con un bilanciamento tra il profilo obbligazionario (50%) e il profilo azionario (50%) e ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore ai singoli benchmark di riferimento dei due profili, con uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio previsto dalla convenzione.

Profilo BILANCIATO DINAMICO

Suggerito per gli iscritti con un orizzonte temporale oltre 15 anni.

Il profilo prevede che l’investimento dell’aderente sia suddiviso con un bilanciamento tra il profilo obbligazionario (30%) e il profilo azionario (70%) e ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore ai singoli benchmark di riferimento dei due profili, con uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio previsto dalla convenzione.

IMPORTANTE: Come da nota informativa in vigore dal 1° dicembre 2023, il profilo di default per gli aderenti contrattuali e per chi non esprime una preferenza specifica sarà il Life Cycle (vedi Gestione Finanziaria).

No. Perseo Sirio non può fallire perché è gestito in base alla tecnica della capitalizzazione che comporta l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nei limiti della consistenza del patrimonio in gestione. Non è quindi possibile che si verifichino squilibri gestionali per quanto riguarda il patrimonio destinato alle prestazioni. Lo stesso legislatore ha escluso qualunque procedura fallimentare.