L’entità della pensione complementare, che sarà erogata al momento del pensionamento, è il risultato della contribuzione (quella individuale e quella del datore di lavoro) unita ai rendimenti maturati e potrà essere richiesta dal lavoratore, in base alle sue esigenze e alla normativa, tutta sotto forma di capitale o per una parte in rendita e per un’altra in capitale.

Perseo Sirio offre prestazioni all’associato sia durante la fase di accumulo che di decumulo:

Le somme effettivamente versate a titolo di contribuzione a Perseo Sirio e i rendimenti maturati possono essere richiesti prima del pensionamento al verificarsi di particolari condizioni.

Anticipazione

Può essere richiesta dai lavoratori pubblici per il totale o per parte della posizione accumulata, trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, nei seguenti casi:

  • acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
  • spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari;
  • spese per congedi per la formazione e formazione continua

E’ importante sapere che le somme per cui possono essere richiesti come anticipazione parte dei lavoratori pubblici può riguardare esclusivamente quanto in diretta gestione di Perseo Sirio (contributi del lavoratore, contributi dell’Amministrazione e rendimenti della gestione finanziaria) ma non le somme accantonate figurativamente presso l’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici (Tfr e ulteriore 1,5% per i lavoratori ante 2001), in quanto Perseo Sirio non ne può disporre fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’Inps-Gestione dipendenti pubblici.

Può essere richiesta dai lavoratori privati:

  • fino al 75% di quanto maturato, per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (senza limite minimo di iscrizione ad una forma di previdenza complementare);
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% di quanto maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
Riscatto

Nel caso in cui l’associato a Perseo Sirio cessi il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione può richiedere il riscatto integrale della posizione individuale o il trasferimento della stessa ad un’altra forma di previdenza complementare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l’associato a Perseo Sirio potrà:

  • riscattare il capitale maturato
  • trasferire la posizione maturata presso un altro Fondo pensione
  • mantenere la posizione in Perseo Sirio in assenza di contribuzione.

Nel caso din cui l’associato dipendente privato a Perseo Sirio cessi il rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, l’iscritto al fondo potrà:

  • riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
  • riscattare l’intera posizione individuale maturata con un trattamento fiscale meno faverovole dei punti sopra indicati;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo.
Trasferimento

Può essere richiesto dai dipendenti pubblici dopo almeno 3 anni (2 per i dipendenti privati) di permanenza nel Fondo.
L’associato a Perseo Sirio ha la facoltà di trasferire ad un’altra forma di previdenza complementare quanto effettivamente versato e i rendimenti della gestione finanziaria.

La quota di TFR destinata a previdenza complementare, da parte dei lavoratori pubblici, sarà liquidata dall’Inps- Gestione dipendenti pubblici solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’Inps Gestione dipendenti pubblici.

RITA

In caso di cessazione dell’attività lavorativa, se si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e si è iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni, è possibile richiedere che il capitale accumulato sia erogato, in tutto o in parte, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Fermo restando la cessazione dell’attività lavorativa e i cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è possibile richiedere la RITA anche se si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

La RITA consiste nell’erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Il montante accumulato di cui verrà richiesta l’erogazione in RITA continuerà ad essere gestito finanziariamente nel comparto Garantito, salvo diversa indicazione dell’aderente da esprimersi al momento della richiesta. E’ possibile modificare la scelta effettuata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. L’importo delle rate erogate potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.

Se si deciderà di non utilizzare l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua sarà possibile richiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento del pensionamento, delle prestazioni in capitale e rendita.

L’aderente potrà revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite dal fondo. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

lavoratori pubblici associati a Perseo Sirio possono richiedere la prestazione di pensione complementare di vecchiaia e di anzianità se in possesso dei seguenti requisiti:

  • pensione di vecchiaia: compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e iscrizione al Fondo pensione di almeno 5 anni.
  • pensione di anzianità: cessazione dell’attività, età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza per la pensione di vecchiaia e almeno 15 anni di iscrizione al Fondo (fino al 2026 gli anni di iscrizione al Fondo necessari per la richiesta sono pari a 5).

Gli iscritti a Perseo Sirio in possesso di tali requisiti hanno diritto alla pensione complementare, erogata immediatamente sotto forma di capitale per un massimo del 50% del montante totale e per il restante 50% in rendita vitalizia mensile calcolata in base al capitale accumulato e all’età.

Nel caso in cui, convertendo il 50% della posizione individuale si ottenga una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale, è possibile ricevere interamente la prestazione in unica soluzione sotto forma di capitale.

lavoratori privati acquisiscono il diritto alla prestazione pensionistica alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, il lavoratore può ricevere la prestazione in unica soluzione sotto forma di capitale.

La rendita

L’aderente può, nel momento in cui lascia la vita lavorativa e nel caso in cui abbia partecipato per almeno 5 anni a forme di previdenza complementare, richiedere la prestazione sotto forma di rendita, che sarà pagata periodicamente per il resto della vita.
La rendita viene calcolata in base all’entità delle somme accumulate e all’età del lavoratore al momento della richiesta. Quindi, quanto maggiori saranno le somme accumulate e l’età al momento della richiesta, tanto maggiore sarà la rendita.
Per l’erogazione delle rendite il fondo  ha stipulato apposita convenzione assicurativa per consentire ai suoi iscritti di scegliere tra diverse tipologie di rendita a seconda delle loro esigenze.
La rendita verrà erogata in via posticipata con la possibilità di scegliere fra differenti rateazioni: annuale, semestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.
Ecco le tipologie di rendita offerte dal fondo

Vitalizia immediata

Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico. Pagamento immediato di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita. La rendita si estingue con il decesso dell’aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti, come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e contro assicurata, o per sé (LTC).

Reversibile

Pagamento immediato di una rendita all’aderente finché rimane in vita. In caso di suo decesso, l’intero importo della rendita, o sua frazione pari al 60%, 70% o 80% verrà pagato al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario designato non può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione.

Certa per 5-10 anni

Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all’aderente se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l’aderente è ancora in vita, si estingue se l’aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.

Controassicurata

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il capitale sarà pari alla differenza (se positiva) fra la posizione individuale e la rata di rendita moltiplicata per il numero di rendite già scadute.

LTC – Long Term Care

Il valore della rendita in capo all’aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. L’opzione può essere richiesta solo da aderenti con età assicurativa non superiore a 70 anni ed è condizionata alla preventiva valutazione da parte della compagnia assicuratrice che può rifiutare l’assunzione del rischio. In tal caso, l’aderente può richiedere l’erogazione di una delle altre tipologie di rendita previste. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza.