C’è una novità per chi vuole andare in pensione nel corso del 2023: la nuova Legge di bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, ha istituito Quota 103
Quota 103 è la nuova ‘pensione anticipata flessibile’ che ha sostituito la precedente pensione anticipata quota 102.
È stata introdotta in via sperimentale solo per il 2023, ma come previsto per quota 100 e quota 102 il diritto alla pensione così conseguito potrà essere esercitato anche in data successiva.
Vediamo nello specifico chi può accedere a questo nuovo canale di accesso alla pensione anticipata (oltre a quello ordinario) e tutto quello che bisogna fare e sapere in merito alla Quota 103.
Quota 103: a chi è rivolta
L’accesso alla Quota 103 prevede la risposta a due requisiti minimi: un’anzianità contributiva di 41 anni e un’età anagrafica di almeno 62, la cui somma dà appunto il valore di 103.
I destinatari della nuova misura di anticipo pensionistico sono tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, compresi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata INPS.
Quota 103 non trova invece applicazione nei confronti del personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di Polizia Penitenziaria, del personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, nonché dei liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di riferimento.
Cosa fare per andare in pensione con la nuova Quota 103
Quota 103 prevede il meccanismo delle ‘finestre pensionistiche’. Cosa sono?
Per finestre pensionistiche si intende un regime di decorrenza differita rispetto alla data di maturazione dei relativi requisiti, con prima decorrenza utile dal 1° aprile 2023 per coloro i quali risultano già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2022.
Per i dipendenti del settore pubblico la decorrenza è invece fissata dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti, con prima decorrenza utile dal 1° agosto 2023 per diritti maturati entro il 31 dicembre 2022.
Un discorso a parte quello dei dipendenti del comparto scuola statale e dell’Afam, per i quali sono previste delle eccezioni. Per loro continua infatti a trovare applicazione la finestra unica fissata al 1° settembre 2023 per i primi e al 1° novembre 2023 per i secondi.
Il nuovo trattamento viene riconosciuto nei limiti di un importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, che corrisponde a 2.818,7 euro. Questo tetto massimo mensile opera fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni d’età.
Come già previsto per la pensione Quota 100 e quota 102, infine, anche la pensione anticipata quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoratore dipendente o autonomo, fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Rimangono però cumulabili i redditi derivati da lavoratore autonomo occasione nel limite annuo di 5.000 euro lordi complessivi.