Come si evince dall’articolo 10, lettera e, del Tuir, Dpr 917/1986 i contributi previdenziali che vengono versati in maniera facoltativa per ottenere il riscatto del periodo di aspettativa non retribuita alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono sempre deducibili in completa misura sostenuta dall’interessato.
Questi contributi previdenziali sono sempre deducibili anche nell’ipotesi in cui il diretto interessato, nel contempo e per lo stesso periodo d’imposta, abbia effettuato versamenti di contributi, autonomamente soggetti al limite di deducibilità di 5.164,57 euro, direttamente alla forma previdenziale complementare.
Le due agevolazioni fiscali sopra citate, anche se hanno origine da tipologie di spesa simili nelle rispettive finalità, non interferiscono tra loro.