La RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato come previdenza complementare e permette di cessare l’attività lavorativa fino a 5 anni prima del conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza. Ma come funziona? Chi ne ha diritto? E soprattutto, un’attività lavorativa interferisce con la sua fruizione?

I vantaggi della RITA

Chi ha avuto la previdenza di associarsi ad un fondo pensione negoziale come Perseo Sirio può, grazie alla RITA, chiedere al proprio fondo di pagargli fino a 5 anni in attesa di raggiungere l’età pensionabile. Questo vuol dire che se ad esempio l’età pensionabile è di 70 anni, l’associato può chiedere la RITA a 65 anni, cessando il proprio rapporto di lavoro e ricevendo la rendita non dall’INPS, ma direttamente dal Fondo.

Oltre al vantaggio di cessare dall’attività lavorativa anticipatamente, la RITA consente un secondo beneficio. Una volta raggiunta l’età pensionabile, l’associato riceverà dall’INPS la pensione pubblica di vecchiaia. Alla pensione pubblica, avendo usufruito della RITA, non sarà applicato un coefficiente di trasformazione di pensione anticipata o comunque un altro coefficiente più contenuto, ma sarà applicato il coefficiente di trasformazione proprio della pensione di vecchiaia.

L’applicazione di questo coefficiente più alto permetterà quindi all’associato di avere anche una pensione pubblica più elevata.

Lo svolgimento di un lavoro interferisce con la RITA?

Per avere diritto alla Rita l’associato deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Aver cessato l’attività lavorativa che alimenta il Fondo pensione erogatore della RITA;
  • Raggiungere l’età pensionabile massimo nei 5 anni successivi;
  • Aver maturato un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza.

La cessazione del rapporto di lavoro tuttavia fa riferimento alla cessazione dell’attività lavorativa che alimenta il Fondo pensione erogatore della RITA. Questo implica che eventuali occupazioni successive, anche libero professionali, non interferiscono con l’erogazione della RITA, a meno che il Fondo di appartenenza non preveda nel suo statuto regole diverse.

 

Chiusura estiva uffici dal 10 al 21 agosto inclusi

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