La rendita integrativa anticipata, nota anche come RITA, consente di ricevere una rendita frazionata della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, cessando l’attività lavorativa fino a 5 anni prima. Ma non è tutto qui. Si può usufruire della RITA anche in altre circostanze, che andremo ad esaminare.

Chi può usufruirne

Il primo requisito fondamentale per poter usufruire della RITA è quello di aver iniziato presto a versare contributi al nostro fondo pensione complementare. La rendita anticipata infatti può funzionare solo se il capitale accumulato è abbastanza cospicuo da sostenerci per qualche anno, e questo può accadere solo se:

  • si sono fatti versamenti costanti nel tempo;
  • ci si è iscritti in età abbastanza giovane ad un fondo pensione complementare;
  • non si sono richieste eccessive anticipazioni o queste sono state reintegrate.

Avendo rispettato queste caratteristiche, si riuscirà a mettere da parte un capitale adatto alla richiesta della RITA.

In una previsione riportata da Il Sole 24 Ore sono state elaborate alcune proiezioni di importo mensile lordo di RITA, in base all’età di adesione al Fondo e a quella di cessazione del servizio lavorativo.

Altro vantaggio della precoce adesione ad un fondo pensione complementare è che la RITA ha un’imposizione pari ad un’aliquota del 15%, che viene ridotta dello 0,3% per ogni anno di adesione a forme di previdenza complementari eccedenti il quindicesimo, fino ad un’imposizione minima del 9%.

A cosa serve la RITA

La RITA può essere richiesta per i seguenti motivi:

  • anticipare il momento della cessazione dell’attività fino ad un massimo di cinque anni dal pensionamento per vecchiaia. Questa richiesta può essere fatta da aderenti che: abbiano maturato almeno venti anni di anzianità contributiva, che nei successivi cinque raggiungano l’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (ad oggi 67 anni) e che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione presso le forme di previdenza complementare;
  • per anticipare sino a dieci anni la cessazione dell’attività occorre, oltre ai requisiti anzidetti, che l’aderente si trovi in un periodo di inoccupazione di almeno 24 mesi ed è a meno di 10 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia.

La rendita integrativa anticipata inoltre può essere cumulata con altri redditi come quota 100, opzione donna o altri trattamenti di pensione anticipata.

 

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