Lorenzo Cicero, componente dell’area normativa ed istituzionale di Mefop, spiega in che modo si stabilisce l’anzianità contributiva di un aderente che cambia fondo pensione.
Di seguito il suo intervento:
“L’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, che consente di far valere la riduzione dell’aliquota fiscale applicata in fase di liquidazione, può tener conto dei periodi pregressi maturati presso un altro fondo pensione solo in caso di trasferimento dal precedente fondo.”
Tutti gli anni maturati presso un altro fondo non riscattato, dunque, possono essere utili soltanto per far valere gli otto anni necessari per poter usufruire delle anticipazioni e i cinque anni relativi alle prestazioni.
In base ai criteri delineati da Covip si evince che:
- È possibile perdere la qualifica di vecchio iscritto a seguito dell’esercizio della facoltà di riscatto della posizione, perciò se il soggetto si iscrive nuovamente sarà considerato come un nuovo iscritto
- È possibile, invece, mantenere la propria qualifica solo se il vecchio iscritto trasferisce la posizione individuale ad un altro fondo
Quest’ultima interpretazione è stata inoltre anche sostenuta per le implicazioni fiscali connesse alla qualifica di vecchio iscritto, da parte dell’agenzia delle Entrate nella circolare 29/E/2001.
Inoltre, ai fini della riduzione dell’aliquota fiscale è necessaria l’unificazione delle posizioni tramite trasferimento così da far valere la data iniziale di previdenza complementare al fondo originario. Tali criteri si evincono dalle indicazioni fornite dalle Autorità di vigilanza nel tempo.